Normativa quadro europea
Sulla base dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. In sostanza, tale norma sancisce l’incompatibilità con il mercato comune (e quindi con gli obiettivi comunitari) dei cosiddetti aiuti di Stato.
Tuttavia, il divieto degli aiuti di Stato non è assoluto, ma ammette alcune deroghe. Le principali deroghe riguardano:
– aiuti a finalità regionale;
– aiuti alle piccole e medie imprese (PMI);
– aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
– aiuti alla tutela ambientale;
– aiuti alla formazione;
– aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità.
Situazione particolare è quella degli aiuti “de minimis”, vale a dire quelli non eccedenti 200.000,00 euro per impresa nell’arco di 3 esercizi (100.000,00 euro nel settore dei trasporti su strada). Tali aiuti non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza.
Il settore agricolo e della pesca e il settore dei trasporti sono disciplinati da regole specifiche in materia di aiuti di Stato.