SINTESI
Lo strumento, destinato a tutte le imprese, concede un credito di imposta a fronte delle spese sostenute per beni strumentali, materiali e immateriali, a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020 (a determinate condizioni, fino al 30/06/2021). Il credito è calcolato nella misura del 6-40% della spesa sostenuta.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni:
– le IMPRESE;
– per i beni materiali non compresi nell’allegato A alla legge 232/2016, gli esercenti arti e professioni.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili investimenti in BENI MATERIALI E IMMATERIALI (questi ultimi se compresi nell’allegato B alla legge 232/2016) nuovi, STRUMENTALI all’esercizio d’impresa, a decorrere dal 01/01/2020 e fino:
– al 30/06/2021, a condizione che entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
– al 31/12/2020, negli altri casi.
Non sono ammissibili:
– mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986;
– beni per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
– fabbricati e costruzioni;
– beni di cui all’allegato 3 alla legge 208/2015;
– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Tra i beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 232/2016, sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il LIMITE MASSIMO DI COSTI ammissibili è fissato in:
– per i beni materiali di cui all’allegato A alla legge 232/2016: 10 milioni di euro;
– per i beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 232/2016: 0,7 milioni di euro;
– per gli altri beni materiali: 2 milioni di euro.
AGEVOLAZIONI
Sono previsti CREDITI DI IMPOSTA nelle misure indicate dalla tabella seguente.
Beni materiali di cui all’allegato A alla legge 232/2016 | Quota fino a 2,5 M€ |
40% |
Quota superiore a 2,5 M€ |
20% |
|
Beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 232/2016 |
15% |
|
Altri beni materiali |
6% |
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.
Il credito di imposta è CUMULABILE con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
ITER PROCEDURALE
L’iter per l’ottenimento delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:
– DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 184-194, della legge 160/2019.
Per i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016, le imprese sono tenute a produrre:
* per beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro: una PERIZIA TECNICA SEMPLICE rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
* per beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro: una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;
– FRUIZIONE. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs 241/1997, in 5 quote annuali (3 quote per i beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 232/2016) di pari importo, a decorrere:
* per i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016: dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni materiali non compresi nell’allegato A alla legge 232/2016;
* per gli altri beni materiali: dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Le imprese beneficiarie devono effettuare una COMUNICAZIONE al Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità da definire.
Aggiornamento: 29/03/2021