SINTESI
Lo strumento, destinato a tutte le imprese, concede un credito di imposta a fronte delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2031. Il credito è calcolato nella misura del 12-45% della spesa sostenuta.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni tutte le IMPRESE.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili investimenti in attività di RICERCA E SVILUPPO, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019 e fino a quello in corso al 31/12/2031, relativamente ai seguenti costi:
a) personale, relativamente a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.
Le spese di personale relative a soggetti di età inferiore a 35 anni, al primo impiego (fatta eccezione per eventuali precedenti contratti di apprendistato), in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo per il 150% del loro ammontare.
Norme particolari sono previste in caso di prestazioni lavorative rese da amministratori o soci;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione (semplice o finanziaria) e altre spese relative a beni materiali mobili ed a software, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa, per la parte imputabile alle attività di ricerca e sviluppo e nel limite complessivo pari al 30% delle spese di cui alla lettera a).
In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo fiscalmente deducibile;
c) contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo.
Le spese per contratti stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede in Italia concorrono a formare la base di calcolo per il 150% del loro ammontare;
d) quote di ammortamento relative all’acquisto, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile e nel limite complessivo di 1 milione di euro;
e) servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo del 20% delle spese di cui alla lettera a) ovvero di cui alla lettera c) (senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista);
f) materiali, forniture e altri prodotti analoghi, nel limite complessivo del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, di cui alla lettera c).
Per le spese di cui alle lettere c), d) ed e), sono ammissibili contratti stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 04/09/1996.
AGEVOLAZIONI
Per ciascun periodo di imposta, sono previsti CREDITI DI IMPOSTA nelle seguenti misure della relativa base di calcolo della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili:
– per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019: 12%;
– dal periodo di imposta ancora successivo, e fino a quello in corso al 31/12/2022: 20%;
– dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022, e fino a quello in corso al 31/12/2031: 10%.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito di imposta, nel limite di 5.000,00 euro.
In base all’art. 244 del decreto-legge 34/2020, la misura del credito di imposta, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24/08-26/10-30/10/2016 e 18/01/2017, è aumentata:
– per le grandi imprese: al 25%;
– per le medie imprese: al 35%;
– per le piccole imprese: al 45%.
I LIMITI MASSIMI DI CREDITO DI IMPOSTA sono così fissati (ragguagliati ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi):
– per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019: 3 milioni di euro;
– dal periodo di imposta ancora successivo, e fino a quello in corso al 31/12/2022: 4 milioni di euro;
– dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022, e fino a quello in corso al 31/12/2031: 5 milioni di euro.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.
Il credito di imposta è CUMULABILE con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
ITER PROCEDURALE
L’iter per l’ottenimento delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:
– DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita CERTIFICAZIONE rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 39/2010.
Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte in ciascun periodo di imposta, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per le attività commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività;
– FRUIZIONE. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, e subordinatamente all’avvenuta certificazione.
Le imprese beneficiarie devono effettuare una COMUNICAZIONE al Ministero dello sviluppo economico, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
L’Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito di imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Aggiornamento: 09/03/2022