PATENT BOX 2021 E SEGUENTI
(ART. 6 L. 146/2021)

SINTESI

Lo strumento, destinato a tutte le imprese, prevede la maggiorazione del 110% delle spese di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, tutela legale, finalizzate allo sviluppo, all'accrescimento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento di beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli).

Il credito è cumulabile con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all'art. 1, commi 200-202, della legge 160/2019.


SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le IMPRESE titolari del diritto allo sfruttamento economico dei “beni immateriali agevolabili”.

Sono escluse le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario..

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute nello svolgimento delle seguenti attività (“ATTIVITA’ RILEVANTI“):
– ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;
– attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Tra le attività rilevanti, sono comprese anche quelle svolte mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (si tiene conto anche delle partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari). Nei suddetti casi, le attività devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’impresa beneficiaria.
Le suddette attività (comprese quelle svolte da eventuali commissionari e sub-commissionari) devono essere svolte in strutture situate in Italia, nell’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Tali attività devono essere finalizzate allo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento dei seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa (“BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI”):
– software protetto da copyright;
– brevetti industriali, ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
– disegni e modelli giuridicamente tutelati;
– due o più beni tra quelli indicati nei precedenti interlinea, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Sono ammissibili le seguenti spese, nel loro ammontare fiscalmente deducibile:
– personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.
Norme particolari sono previste in caso di prestazioni lavorative rese da amministratori o soci;
– quote di ammortamento, canoni di locazione (finanziaria od operativa) e altre spese relative a beni mobili strumentali ed a beni immateriali;
– servizi di consulenza e servizi equivalenti;
– materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
– mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati, rinnovo degli stessi a scadenza, loro protezione, prevenzione della contraffazione e gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali agevolabili ottiene un titolo di privativa industriale, l’agevolazione può essere applicata alle SPESE sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché NON SOSTENUTE PRIMA DELL’OTTAVO PERIODO DI IMPOSTA PRECEDENTE a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.
A tali fini, tra le attività rilevanti:
– sono ricomprese anche quelle di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright;
– non sono ricomprese quelle che hanno concorso alla formazione del numeratore del “nexus ratio” determinato ai fini dell’agevolazione di cui all’art. 1, commi 37-45, della legge 190/2014.
Ai fini della determinazione della base di calcolo, rilevano anche le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.

AGEVOLAZIONI

E’ prevista la MAGGIORAZIONE, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del 110% delle spese ammissibili.

ITER PROCEDURALE

L’OPZIONE per il regime di cui alla presente scheda è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata per 5 periodi d’imposta, ed è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che intendano beneficiare dell’agevolazione possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in idonea DOCUMENTAZIONE predisposta secondo quanto previsto da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
In caso di rettifica della maggiorazione, la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 471/1997 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria tale documentazione.


Aggiornamento: 18/03/2022

Finanza e Gestione d'Impresa