Tipologie di agevolazioni
Contributi a fondo perduto. Il beneficiario ottiene un’entrata di denaro a titolo definitivo, che non deve quindi rimborsare (fatta salva l’eventuale imposizione fiscale sul contributo). La categoria comprende:
– contributi in conto capitale: concessi con una generica finalità di incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza una correlazione con specifiche spese sostenute;
– contributi in conto impianti; concessi a fronte di costi sostenuti per l’acquisizione di immobilizzazioni;
– contributi in conto esercizio: concessi a fronte di costi di esercizio.
Crediti di imposta. In questi casi, il beneficiario ottiene, invece di un’entrata di denaro, un credito di imposta, che rappresenta il diritto a una minore uscita di denaro.
Finanziamenti agevolati. Il beneficiario ottiene un finanziamento, da rimborsare con determinate modalità, a tassi inferiori a quelli di mercato (o addirittura a tasso zero).
Nel caso in cui l’operazione finanziaria sia, invece di un finanziamento, una locazione finanziaria, si parla di leasing agevolati.
Contributi in conto interessi. Queste agevolazioni presuppongono l’esistenza di un finanziamento sottostante, concesso da un’istituzione creditizia. Il beneficiario ottiene entrate di denaro a titolo definitivo ad abbattimento, parziale o totale, degli oneri finanziari sostenuti a fronte del finanziamento sottostante.
Nel caso in cui l’operazione finanziaria sottostante sia, invece di un finanziamento, una locazione finanziaria, si parla di contributi in conto canoni.
Talvolta, è previsto che i contributi in conto interessi od in conto canoni siano erogati in forma attualizzata, in unica soluzione.
Interventi in conto garanzia. Il beneficiario ottiene garanzie pubbliche da proporre ad istituzioni creditizie, allo scopo dell’ottenimento di finanziamenti.
Interventi in conto capitale sociale. Tali agevolazioni consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un ente pubblico ovvero di una società finanziaria pubblica, di quote di partecipazione nell’impresa beneficiaria. Di norma, la partecipazione acquisita è di minoranza, e l’intervento richiede un impegno al riacquisto delle quote, dopo un determinato periodo temporale, sottoscritto dagli altri soci e/o da terzi. La fattispecie si configura come un aiuto solo nel caso in cui l’acquisizione della partecipazione avvenga a condizioni non analoghe a quelle accettabili da parte di un investitore finanziario privato.
Prestiti partecipativi. Si tratta di operazioni finanziarie intermedie tra i finanziamenti agevolati e gli interventi in conto capitale sociale. Allo scadere delle singole rate previste dal piano di ammortamento dei prestiti partecipativi, i soci dell’impresa beneficiaria effettuano corrispondenti aumenti del capitale sociale.